Come fare per…
- OTTENERE CERTIFICATO DI COMPETENZA
- CONFERIMENTO MEDAGLIE
- RICONOSCIMENTO NAVIGAZIONE ESTERA
- IMBARCO DI COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA COMUNIATRI ED EXTRA-COMUNITARI
- OTTENERE LA CONVALIDA DEL CERTIFICATO (endorsement)
- OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AGLI IMBARCHI CON QUALIFICA INFERIORE O SUPERIORE
- COMMISSIONE MEDICA
- ISCRIVERSI NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE
OTTENERE CERTIFICATO DI COMPETENZA
I certificati di competenza servono per operare a bordo delle navi.
Sono rilasciati a seguito di un percorso specifico, disciplinato dal Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 e .
si suddividono in:
- Livello DIRETTIVO, per i primi ufficiali, i comandanti e i direttori di macchina;
- Livello OPERATIVO, per gli ufficiali;
- Livello di SUPPORTO, per comuni e marittimi abilitati.
Al fine di ottenere i certificati di competenza è anzitutto necessario che l’interessato sia iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria tenute presso le Capitanerie di porto e nell’ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano.
È possibile reperire l’istanza e l’elenco dei documenti necessari all’iscrizione alla gente di mare al link www.guardiacostiera.gov.it
I requisiti per accedere alle certificazioni (a Livello Direttivo, a Livello Operativo e a Livello di Supporto) sono contenuti nel Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 .
I relativi programmi di esame ai fini del conseguimento delle certificazioni CoC e CoP sono contenuti nel Decreto Ministeriale 22 novembre 2016
Tutte le certificazioni hanno durata quinquennale e le relative modalità di rinnovo sono contenute nel D.M. 1 marzo 2016.
CONFERIMENTO MEDAGLIE
Le medaglie d’onore per lunga navigazione sono conferite ai marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare italiane, che hanno maturato una navigazione pari a 20 anni per le medaglie d’oro, 15 anni per le medaglie d’argento, 10 anni per le medaglie di bronzo su unità armate a ruolo equipaggio.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente alla Capitaneria di Porto d’iscrizione e deve essere corredata della seguente documentazione:
1. Istanza in carta semplice con indicazione delle generalità complete.
2. Estratto Matricola.
3. Certificato del Casellario Giudiziale ex art 28 comma 3.
RICONOSCIMENTO NAVIGAZIONE ESTERA
Ai fini della registrazione della navigazione effettuata su unità battenti bandiera estera è necessario che i periodi di imbarco, risultanti da appositi certificati di sbarco (discharge) rilasciati dall’autorità estera, siano autenticati.
Le principali modalità di autenticazione sono:
a) certificato di sbarco, vidimato dallo special agent designato dall’autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo special agent; tale procedura è attualmente possibile per la navigazione effettuata su navi battenti bandiera Isole Marshall.
b) documentazione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;
c) legalizzazione, da parte dell’ufficio consolare italiano, della firma apposta sul discharge dall’autorità di bandiera estera, ferma restando l’applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;
d) autentica, da parte dell’ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all’uopo dall’autorità di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima. Tale procedura è attualmente possibile per la navigazione effettuata su navi battenti bandiera Gibilterra e Isola di Man.
La legalizzazione della firma, richiesta alla lettera c), è svolta dall’ufficio consolare italiano competente per:
- il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il discharge è stato vidimato in tale luogo;
- il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;
- il luogo ove ha sede l’autorità di bandiera estera che ha firmato il discharge.
Le modalità complete di riconoscimento della navigazione estera sono indicate nel Decreto Ministeriale 6 giugno 2017 .
IMBARCO DI COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA COMUNITARI ED EXTRA-COMUNITARI
L’articolo 292 bis del Codice della navigazione consente ai Comandanti e Primi ufficiali di coperta comunitari di assumere il Comando a bordo delle navi battenti bandiera italiana.
Tenuto conto che, per la legislazione italiana, il ruolo di Comandante consente al suo possessore di svolgere funzioni pubbliche, il Comandante comunitario che assume il comando a bordo di una nave battente bandiera italiana, dovrà dimostrare la conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana, attraverso un apposito esame teorico-pratico presso la Direzione Marittima, che gli consenta la tenuta dei documenti di bordo.
Le modalità di verifica della conoscenza della lingua e legislazione italiana sono effettuate ai sensi del D.M. 1° Febbraio 2012, n. 38 e dal D.M. 2 settembre 2015.
OTTENERE LA CONVALIDA DEL CERTIFICATO (endorsement)
Il lavoratore marittimo straniero possessore del certificato dovrà presentare, direttamente o tramite l’armatore o un suo agente, apposita domanda di convalida del certificato (endorsement) in carta da bollo. Tale istanza dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione di competenza (CoC) di cui si chiede la convalida del riconoscimento.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- n. 2 fotografie, preferibilmente uguali a quelle riportate nel documento di riconoscimento del lavoratore marittimo interessato alla convalida (endorsement);
- Una marca da bollo per il rilascio del certificato di convalida;
- Copia del certificato di competenza (CoC) per il quale si richiede la convalida.
OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AGLI IMBARCHI CON QUALIFICA INFERIORE O SUPERIORE
Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 12 Maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, in caso di straordinaria necessità, dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso di una determinata funzione, la Capitaneria di Porto o le Autorità Consolari, se ciò non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente rilasciano, su richiesta della compagnia di navigazione, rilascia una dispensa che permette di svolgere detta funzione per un periodo non superiore a sei mesi ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.
Per le posizioni di Comandante e di Direttore di Macchina tale dispensa non è consentita salvo in caso di forza maggiore e, comunque, per il più breve tempo possibile.
COMMISSIONE MEDICA
A seguito della visita medica di idoneità alla navigazione il marittimo viene sottoposto a visita di controllo da parte dell’Ufficio di sanità marittima per il rilascio delle certificazioni di
- Visita biennnale,
- Visita di idoneità all’iscrizione nelle matricole della gente di mare
- Visita preventiva di imbarco;
- Visita di controllo dopo sbarco per malattia;
- Visita medica richiesta dall’armatore della nave.
Nel caso in cui, durante la visita medica, si riscontrino delle patologie, l’Ufficio, rimanda la verifica dell’idoneità alla navigazione alla Commissione medica di primo grado. Vengano riscontrate patologie rilevanti l’ufficio può approfondire la visita, richiedendo che il marittimo sia sottoposto a visita dalla Commissione medica di primo grado.
A seguito del giudizio emesso di idoneità o non idoneità ai servizi di navigazione, il marittimo può presentare ricorso avverso tale giudizio espresso, entro sessanta giorni dalla data di emissione dello stesso, alla Commissione medica Centrale istituita presso la scrivente Direzione Generale.
L’istanza, in carta semplice, va trasmessa tramite la Capitaneria di porto, alla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3, completa dei seguenti documenti cartacei o digitali:
- la lettera di notifica del provvedimento di primo grado ed il relativo avviso di ricevimento, importanti per vedere se il ricorso è fatto nei termini di legge;
- documentazione sanitaria esaminata dalla Commissione medica di primo grado;
- estratto matricola debitamente aggiornato dalla Capitaneria di porto;
- ulteriore documentazione medica effettuata successivamente alla visita di primo grado per un più approfondito esame da parte della Commissione medica centrale.
Si fa presente che durante l’esame del ricorso presentato, la Commissione medica Centrale può comunque richiedere che il marittimo effettui ulteriori accertamenti sanitari più approfonditi, o più recenti prima di emettere il giudizio di accoglimento e/o respingimento del ricorso presentato.
ISCRIVERSI NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE
Ai sensi dell’articolo 115 cod.nav. la gente di mare si divide in tre categorie:
- Personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- Personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Ai sensi dell’articolo 119 cod.nav., possono essere riscritti nelle matricole della gente di mare, i cittadini italiani ed europei diplomati degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n 251 del 25 luglio 2016
e con l’allegato A del D.P.R.18 aprile 2006 n. 231, sono state disciplinate le ulteriori figure, ed i relativi requisiti, che possono essere iscritte nelle matricole
L’iscrizione nella I e II categoria della gente di mare si effettua online mediante l’accesso ai “servizi online” di questo portale, nella sezione “iscrizione alla gente di mare”.