FAQ
FAQ rilascio certificazioni
Il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) è disciplinato dal D.M. 25 luglio 2016 il quale indica i requisiti richiesti per accedere alla carriera marittima; esso “si applica ai lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione”.
Le disposizioni contenute nel predetto decreto non contemplano né l’equipollenza con i titoli militari né il riconoscimento della navigazione militare maturata, in quanto, come è noto, le certificazioni di competenza sono rilasciate in conformità delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata. Tale Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da pesca ed agli yachts non utilizzati a navigazione commerciale, né considera valida la navigazione maturata in qualità di militare imbarcato.
Il D.M. 25 luglio 2016 stabilisce che per ottenere la certificazione superiore il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la certificazione posseduta e per quella da conseguire.
Ad esempio, coloro che sono in possesso del certificato di competenza di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT conseguito con il superamento dell’esame richiesto dal DD 22 novembre 2016, e che vogliono ottenere il certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 6 del D.M. 25 luglio 2016, ossia i corsi di addestramento STCW e la navigazione, senza dover sostenere nuovamente l’esame A-II/2 del Codice STCW, identico per le certificazioni di competenza con funzioni direttive.
Per accedere alla certificazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT è necessario essere in possesso di diciotto mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.
FAQ su procedure esame
È concessa l’ammissione agli esami “con riserva” solo ed esclusivamente in assenza dell’attestazione di addestramento dei corsi di Primo soccorso sanitario (First Aid) e di Assistenza Medica (Medical care), rilasciata dal Ministero della salute. Tali addestramenti dovranno essere comunque conseguiti prima del rilascio della certificazione di competenza (CoC).
Il candidato che non abbia superato una delle prove di esame può ripeterla, presso la stessa o altra Direzione Marittima, entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell’esito negativo della prova.
Se la prova non viene ripetuta entro i termini suddetti oppure non venga superata con esito favorevole, il marittimo dovrà ripetere tutte le prove di esame previste dalla certificazione da conseguire.
Il candidato che ha superato l’esame per la certificazione deve presentare domanda di rilascio della stessa alla Capitaneria di porto di iscrizione, entro il quinquennio di validità del certificato stesso. Nel caso in cui la richiesta di rilascio è presentata dopo notevole tempo dalla data di superamento dell’esame, il quinquennio di validità della certificazione da rilasciare parte dalla data di superamento dell’esame, ossia dalla verifica delle competenze acquisite.
Per accedere alla certificazione di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT/Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW oppure di Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW è necessario aver superamento dell’esame di cui alla Sezione A-II/2 e/o A-III/2.
Pertanto, i marittimi che hanno conseguito le certificazioni di Primo Ufficiale fino a 3000 GT e/o di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 3000 KW, attraverso il superamento del succitato esame e che hanno maturato i requisiti di navigazione su navi pari o superiore a 3000 GT/3000 KW, non dovranno ripeterlo.
Possono essere ammessi agli esami esclusivamente i marittimi che hanno conseguito una qualifica regionale presso un Ente o un Plesso formativo regionale riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
FAQ su procedure di rinnovo
Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1°marzo 2016 che, all’articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.
Ai fini dei rinnovi delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta – può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l’esame previsto per la certificazione che gli può essere rilasciata.
Nel caso specifico, ad esempio, è necessario che il marittimo effettui l’esame A-III/4 previsto dal Codice STCW per ottenere il certificato di comune di guardia in macchina (rif. art. 15 del D.D. 22 novembre 2016).
Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1°marzo 2016 che, all’articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.
Ai fini del rinnovo delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta – può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l’esame previsto per la certificazione che gli può essere rilasciata.
Nel caso specifico, avendo conseguito il certificato superiore con il superamento dell’esame richiesto, il marittimo ottiene il declassamento presentando istanza di rinuncia al suo certificato, facendo presente che per ottenere di nuovo il certificato di Ufficiale lo stesso dovrà ripetere l’esame di cui alla Sezione A-III/1 previsto dal Codice STCW.
L’articolo 8 del D.M. 1° marzo 2016 stabilisce che il marittimo in possesso di un certificato scaduto e non rinnovato da meno di quattro anni che, nel corso di validità dello stesso, ha effettuato la navigazione richiesta, nelle funzioni del certificato posseduto, come previsto dall’articolo 4 lettera a) del D.M. 1° marzo 2016, ottiene il rinnovo del certificato.
Al fine di ritenere valida la navigazione su mezzi di diporto privati, è necessario precisare quanto segue:
La navigazione su diporto privato per il solo rinnovo è riconosciuta valida esclusivamente se effettuata su navi ossia su mezzi superiori a 24 metri.
Inoltre, è necessario che la Società e/o Soggetto privato rilasci, su carta intestata, una dichiarazione dalla quale risulti che il marittimo è stato assunto per almeno trenta mesi consecutivi, l’indicazione della funzione rivestita a bordo e le date di imbarco effettuate, come stabilito dal comma 3, dell’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016.
L’articolo 8 del Decreto Ministeriale 1° Marzo 2016 stabilisce che per il rinnovo del certificato di competenza scaduto da più di quattro anni e non rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto citato, il marittimo sostenga l’esame e gli addestramenti previsti all’articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 71/2015, oggi integrato dal Decreto Legislativo 194/2021.
Il marittimo deve presentare istanza di ammissione agli esami per rinnovo della certificazione scaduta alla Capitaneria di porto di iscrizione allegando i seguenti documenti: certificato di idoneità alla navigazione; il certificato scaduto; gli addestramenti STCW richiesti dalla certificazione da rinnovare
Una volta che il marittimo ha superato l’esame con esito favorevole la Capitaneria di porto emetterà un nuovo certificato con un nuovo numero.
L’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016 elenca le occupazioni alternative che sono considerate equipollenti al servizio di navigazione richiesto per il rinnovo. Se si è assunti quali tecnici, è necessario che la Società e/o Soggetto privato rilasci, su carta intestata, una dichiarazione dalla quale risulti che il marittimo è stato assunto per almeno trenta mesi consecutivi, la funzione rivestita a terra e le date di servizio, come stabilito dal comma 3, dell’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016.
FAQ navigazione estera
Se il discharge non è autenticato e vidimato dall’Autorità estera, la navigazione non puòessere riportata sul libretto di navigazione, in quanto manca il presupposto di riconoscimento richiesto dalla normativa vigente (vedi articolo 2 del D.M. 6 giugno 2017).
Nel caso in cui il marittimo sia in possesso di un titolo rilasciato da altra Autorità comunitaria e/o extracomunitaria i discharge non vengono riportati nel libretto di navigazione, in quanto in tale documento vanno riportati i periodi maturati con la matricola italiana e con certificati rilasciati per tale matricola.
La navigazione maturata a passaporto e/o con un libretto rilasciato da un altro Stato, che non viene riportata nel libretto, ha validità ai solo fini pensionistici se riscattata.