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DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE FINO A 750 KW
Il rilascio delle certificazioni di competenza (CoC) è disciplinato dal D.M. 25 luglio 2016 il quale indica i requisiti richiesti per accedere alla carriera marittima; esso “si applica ai lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione”.
Le disposizioni contenute nel predetto decreto non contemplano né l’equipollenza con i titoli militari né il riconoscimento della navigazione militare maturata, in quanto, come è noto, le certificazioni di competenza sono rilasciate in conformità delle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata. Tale Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle navi da pesca ed agli yachts non utilizzati a navigazione commerciale, né considera valida la navigazione maturata in qualità di militare imbarcato.
Il D.M. 25 luglio 2016 stabilisce che per ottenere la certificazione superiore il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la certificazione posseduta e per quella da conseguire.
Ad esempio, coloro che sono in possesso del certificato di competenza di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT conseguito con il superamento dell’esame richiesto dal DD 22 novembre 2016, e che voglionoottenere il certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dall’articolo 6 del D.M. 25 luglio 2016, ossia i corsi di addestramento STCW e la navigazione, senza dover sostenere nuovamente l’esame A-II/2 del Codice STCW, identico per le certificazioni di competenza con funzioni direttive.
Per accedere alla certificazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT è necessario essere in possesso di diciotto mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 come emendata.
Si, l’istanza di ammissione deve essere presentata alla propria Capitaneria di Porto di iscrizione corredata della ricevuta di pagamento della tassa di esame di pari importo a quella prevista per il titolo di Meccanico Navale.
L’ammissione all’esame senza aver ancora effettuato o completato gli addestramenti ma il rilascio del titolo professionale avverrà esclusivamente dopo aver presentato gli attestati, in coro di validità, di superamento dei corsi in argomento.
Si, purché il candidato sia in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), d) ed e) del decreto in oggetto.
Nello specifico:
Lettera a): essere iscritti nelle matricole di I categoria della gente di mare;
Lettera d): aver frequentato con esito favorevole il corso di addestramento di base (Basci training) e antincendio avanzato e Primo soccorso sanitario (First Aid). VEDI ANCHE FAQ 7.1
Lettera e): aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di macchina risultanti dal libretto di navigazione. Tale periodo può essere ridotto a 12 mesi, risultanti dal libretto di navigazione, se il candidato è in possesso di un diploma dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM) e/o opzione Conduzione di apparti e impianti elettronici di bordo (CAIE) oppure che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di specializzazione per motorista abilitato.
No, il periodo di navigazione deve essere effettuato con qualsiasi qualifica professionale prevista per il settore di macchina ad esclusione dei periodi effettuati in addestramento (allievo ufficiale).
Si, in tal caso il periodo di navigazione richiesto è ridotto a 12 mesi invece di 24.
Si, anche in tal caso il periodo di navigazione richiesto è ridotto a 12 mesi invece di 24.