Procedure di rinnovo
FAQ su procedure di rinnovo
Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1°marzo 2016 che, all’articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.
Ai fini dei rinnovi delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta – può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l’esame previsto per la certificazione che gli può essere rilasciata.
Nel caso specifico, ad esempio, è necessario che il marittimo effettui l’esame A-III/4 previsto dal Codice STCW per ottenere il certificato di comune di guardia in macchina (rif. art. 15 del D.D. 22 novembre 2016).
Il rinnovo del certificato di competenza è disciplinato dal DM 1°marzo 2016 che, all’articolo 4, dispone che la navigazione per il rinnovo del certificato deve essere effettuata nelle funzioni della certificazione posseduta.
Ai fini del rinnovo delle certificazioni, qualora il marittimo non abbia effettuato il servizio di navigazione nelle funzioni della certificazione posseduta – può ottenere, a richiesta, il certificato di competenza o di addestramento in relazione alla funzione effettivamente svolta, a condizione che lo stesso marittimo abbia sostenuto favorevolmente l’esame previsto per la certificazione che gli può essere rilasciata.
Nel caso specifico, avendo conseguito il certificato superiore con il superamento dell’esame richiesto, il marittimo ottiene il declassamento presentando istanza di rinuncia al suo certificato, facendo presente che per ottenere di nuovo il certificato di Ufficiale lo stesso dovrà ripetere l’esame di cui alla Sezione A-III/1 previsto dal Codice STCW.
L’articolo 8 del D.M. 1° marzo 2016 stabilisce che il marittimo in possesso di un certificato scaduto e non rinnovato da meno di quattro anni che, nel corso di validità dello stesso, ha effettuato la navigazione richiesta, nelle funzioni del certificato posseduto, come previsto dall’articolo 4 lettera a) del D.M. 1° marzo 2016, ottiene il rinnovo del certificato.
Al fine di ritenere valida la navigazione su mezzi di diporto privati, è necessario precisare quanto segue:
La navigazione su diporto privato per il solo rinnovo è riconosciuta valida esclusivamente se effettuata su navi ossia su mezzi superiori a 24 metri.
Inoltre, è necessario che la Società e/o Soggetto privato rilasci, su carta intestata, una dichiarazione dalla quale risulti che il marittimo è stato assunto per almeno trenta mesi consecutivi, l’indicazione della funzione rivestita a bordo e le date di imbarco effettuate, come stabilito dal comma 3, dell’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016.
L’articolo 8 del Decreto Ministeriale 1° Marzo 2016 stabilisce che per il rinnovo del certificato di competenza scaduto da più di quattro anni e non rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto citato, il marittimo sostenga l’esame e gli addestramenti previsti all’articolo 5, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 71/2015, oggi integrato dal Decreto Legislativo 194/2021.
Il marittimo deve presentare istanza di ammissione agli esami per rinnovo della certificazione scaduta alla Capitaneria di porto di iscrizione allegando i seguenti documenti: certificato di idoneità alla navigazione; il certificato scaduto; gli addestramenti STCW richiesti dalla certificazione da rinnovare
Una volta che il marittimo ha superato l’esame con esito favorevole la Capitaneria di porto emetterà un nuovo certificato con un nuovo numero.
L’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016 elenca le occupazioni alternative che sono considerate equipollenti al servizio di navigazione richiesto per il rinnovo. Se si è assunti quali tecnici, è necessario che la Società e/o Soggetto privato rilasci, su carta intestata, una dichiarazione dalla quale risulti che il marittimo è stato assunto per almeno trenta mesi consecutivi, la funzione rivestita a terra e le date di servizio, come stabilito dal comma 3, dell’articolo 7 del D.M. 1° Marzo 2016.